Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
(GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il
quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del
predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione
e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio
nazionale le attivita' dirette al contenimento dell'epidemia e alla
riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento
soprattutto alle categorie piu' fragili, anche alla luce dei dati e
delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare
l'epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede
internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale;
Ritenuto necessario disporre misure inderogabili per assicurare su
tutto il territorio nazionale lo svolgimento delle attivita'
scolastiche e didattiche dei primi gradi dell'istruzione;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di accrescere e
migliorare la capacita' di risposta del settore pubblico alle
esigenze del Paese anche attraverso la semplificazione e la maggiore
celerita' delle procedure concorsuali;
Considerata la necessita' di provvedere alla proroga e alla
definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la
continuita' delle funzioni amministrativa e giurisdizionale;
Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del
26 e 29 marzo 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 marzo 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri della salute, della giustizia, della pubblica
amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19
1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al
provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.
2. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona
gialla, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite
per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies,
lettera b), del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020. In ragione
dell'andamento dell'epidemia, nonche' dello stato di attuazione del
piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma
457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare
riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con
deliberazione del Consiglio dei ministri sono possibili
determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate
le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19
del 2020.
3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge n. 19 del 2020, e, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 1, comma 16, del
decreto-legge n. 33 del 2020.
4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona
rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del
decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e
province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del
Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del
medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza
cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni
100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo
monitoraggio disponibile.
5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre
l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonche'
ulteriori, motivate, misure piu' restrittive tra quelle previste
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1:
a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2
determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave.
6. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure
stabilite per la zona arancione, e' consentito, in ambito comunale,
lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta
al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore
22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi
gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone
esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone con
disabilita' o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui
al presente comma non e' consentito nei territori nei quali si
applicano le misure stabilite per la zona rossa.
7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Art. 2
Disposizioni urgenti per le attivita' scolastiche e didattiche delle
scuole di ogni ordine e grado
1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza
sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi
per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e dell'attivita' scolastica e didattica della
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di
frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di
cui al primo periodo non puo' essere derogata da provvedimenti dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi
di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di
focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus
SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I
provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le
competenti autorita' sanitarie e nel rispetto dei principi di
adeguatezza e proporzionalita', anche con riferimento alla
possibilita' di limitarne l'applicazione a specifiche aree del
territorio.
2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le
attivita' didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della
scuola secondaria di primo grado, nonche' le attivita' didattiche
della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente
in modalita' a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attivita'
scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza
della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in
presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell'organizzazione dell'attivita' didattica, ai sensi degli articoli
4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, affinche' sia garantita l'attivita' didattica in presenza ad
almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della
popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione
studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della
didattica a distanza.
3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la
possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario
l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che
realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre
2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata.
Art. 3
Responsabilita' penale da somministrazione
del vaccino anti SARS-CoV-2
1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale
verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso
della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui
all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la
punibilita' e' esclusa quando l'uso del vaccino e' conforme alle
indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione
all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorita' e alle
circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della
salute relative alle attivita' di vaccinazione.
Art. 4
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da
SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse
sanitario
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica
da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui
all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione
delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro
attivita' nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e
socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie,
parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi
a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per
l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni
lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione e'
somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni,
dalle province autonome e dalle altre autorita' sanitarie competenti,
in conformita' alle previsioni contenute nel piano.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di
medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e'
obbligatoria e puo' essere omessa o differita.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente
trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di
rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui
ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori
di interesse sanitario che svolgono la loro attivita' nelle strutture
sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private,
nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono
l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione
del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia
autonoma nel cui territorio operano.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui
al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei
servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di
ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi
informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia
autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti
SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle
modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la
regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente
all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti
che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria
locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque
giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante
l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento
della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della
richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per
l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata
presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda
sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine
di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a
sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2,
indicando le modalita' e i termini entro i quali adempiere
all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di
documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda
sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e
comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la
certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale
competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa
acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le
autorita' competenti, ne da' immediata comunicazione scritta
all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di
appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte
dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di
svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali
o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del
contagio da SARS-CoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6, e' comunicata immediatamente
all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro
adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori,
diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento
corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non
implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a
mansioni diverse non e' possibile, per il periodo di sospensione di
cui al comma 9, non e' dovuta la retribuzione, altro compenso o
emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino
all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al
completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il
31 dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e
2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in
cui la vaccinazione di cui al comma 1 e' omessa o differita e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce
i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza
decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di
diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di
contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attivita'
libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure
di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo
di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle
politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5
Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti
SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacita'
naturale
1. All'articolo 1-quinquies del decreto legge 18 dicembre 2020, n.
172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n.
6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole «ricoverati presso strutture
sanitarie assistenziali» sono soppresse;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Quando la
persona in stato di incapacita' naturale non e' ricoverata presso
strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture,
comunque denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al
solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1, sono
svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo
delegato.»;
c) al comma 3, le parole «individuato ai sensi dei commi 1 e 2»
sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dei commi 1, 2
e 2-bis» e, dopo la parola «ricoverata», sono inserite le seguenti:
«o della persona non ricoverata di cui al comma 2-bis»;
d) al comma 5, le parole «presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3»
sono sostituite dalle seguenti: «presupposti di cui ai commi 1, 2,
2-bis e 3» e, dopo le parole «dalla direzione della struttura in cui
l'interessato e' ricoverato», sono aggiunte le seguenti: «o, per
coloro che non siano ricoverati in strutture sanitarie assistenziali
o altre strutture, dal direttore sanitario dell'ASL di assistenza»;
e) al comma 7, primo periodo, le parole «ai sensi del comma 2, a
mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la
persona e' ricoverata», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei
commi 2 e 2-bis, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la
struttura dove la persona e' ricoverata ovvero, nel caso di persona
non ricoverata ai sensi del comma 2-bis, presso l'ASL di assistenza».
Art. 6
Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' giudiziaria
nell'emergenza pandemica da COVID-19
1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 1:
1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
2) al secondo periodo dopo le parole «del medesimo termine»
sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»;
b) all'articolo 23-bis:
1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
2) al comma 7, primo periodo, le parole «all'articolo 310» sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 310 e 322-bis»;
c) all'articolo 23-ter, comma 1, le parole «alla scadenza del
termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
d) all'articolo 24:
1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021» ed e' aggiunto, infine, il
seguente periodo: «Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro
le ore 24 del giorno di scadenza.»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale
telematico e' attestato dal Direttore generale per i servizi
informativi automatizzati, e' segnalato sul Portale dei servizi
telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza
maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.
2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla
riattivazione dei sistemi, l'autorita' giudiziaria procedente puo'
autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato
analogico. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare, altresi', il
deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni
specifiche ed eccezionali.»;
3) al comma 4, le parole «alla scadenza del termine di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
e) all'articolo 25, comma 1, le parole «al 30 aprile 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
f) all'articolo 26, comma 1, le parole «fino al termine dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;
g) all'articolo 27, comma 1, primo periodo, le parole «alla
cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilita'
di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti
al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo
per l'incolumita' pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021,».
2. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, le parole «fino al termine dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021».
3. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 178, comma 4, dopo le parole «all'articolo 93,»
sono inserite le seguenti: «l'appello e» e le parole «deve essere
depositata» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere proposti»;
b) all'articolo 180, comma 1, le parole «Nei giudizi di appello
l'atto» sono sostituite dalle seguenti: «L'atto».
*** ( ) ***
(venerdì 2 aprile 2021)
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